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Verifica il tuo impianto elettrico
La verifica periodica degli impianti elettrici è regolamentata dal DPR 462 varato nel 2001 ed entrato in vigore dal 23 gennaio 2002, nonché dal D.Lgs 81/01 e dalla normativa CEI.
E’ obbligatorio, prima della messa a terra dell’impianto elettrico, sottoporre quest’ultimo ad una verifica tecnica da parte dell’installatore della macchina, il quale rilascerà al responsabile la certificazione di conformità alle normative vigenti.
La documentazione ricevuta va conservata con la massima premura, così da poter essere mostrata in caso di ispezione e controlli sullo stato regolamentare dell’impianto.
La mancata presenza del documento di conformità fa incorrere il datore di lavoro alle sanzioni amministrative previste dal DPR 462, consistenti in un’ammenda tra i 500 euro e i 1800 euro.
La dichiarazione di conformità, inoltre, è da ritenersi equivalente allo stato di omologazione dell’impianto.Una volta che l’impianto ha ricevuto il nullaosta per il funzionamento, il datore di lavoro ha a disposizione 30 giorni per trasmettere la ricevuta dichiarazione di conformità agli organi preposti al controllo dalla normativa (Asl/Arpa i Ispesl), i quali prenderanno in carico i dati relativi all’azienda comunicante e provvederanno ad inserirli tra il numero degli impianti sottoposti a controllo a campione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico, a differenza di quanto avveniva prima della promulgazione del DPR 462, di richiedere alle autorità territoriali competenti le verifiche periodiche all’impianto elettrico, che vanno effettuate ogni cinque anni per quegli impianti che non sono installati in luoghi ad alto rischio di incendio o esplosione e in strutture medico-sanitarie (in questi casi, infatti, la periodicità è biennale).
Anche qui, in caso di violazione delle norme, il regolamento in vigore prevede sanzioni molto pesanti, che vanno da un periodo di detenzione oscillante tra i tre e i sei mesi ad una multa ammontabile tra i 2500 euro e i 6400 euro.
Per la richiesta delle verifiche periodiche, il datore di lavoro può rivolgersi all’Ispesl o all’Asl/Arpa, oppure agli organismi abilitati individuati, dopo accertamento scrupoloso sulle conformità degli stessi ai criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea, dal Ministero delle Attività Produttive.
A verifica conclusa, al datore di lavoro verrà consegnata una certificazione, consistente in un verbale che riporta tutti i dati relativi all’operazione di verifica, che dovrà essere archiviato e mostrato alla verifica successiva o al momento di un controllo in sede. Gli oneri e le spese delle verifiche periodiche sono – per disposizione della normativa – a carico del datore di lavoro.
Le verifiche all’impianto elettrico prevedono diverse fasi. Innanzitutto un esame a vista, finalizzato a prendere visione dei componenti dell’impianto stesso e, in particolare, dell’interno del quadro elettrico.
Occorrerà controllare lo stato delle giunzioni all’interno delle scatole di derivazione e verificare l’integrità di tutta la componentistica.
Successivamente, si provvederà a misurare la resistenza di isolamento dei circuiti. La terza fase di verifica controlla la continuità dei conduttori di protezione. Infine, andrà verificata l’efficienza del sistema protettivo contro gli interruttori differenziali (contatti indiretti).
Questi quattro passaggi costituiscono il minimo indispensabile affinché l’impianto elettrico sia sempre efficientemente monitorato, così da non incorrere nell’usura delle componenti o a danni ben più gravi.